L’ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR?
La risposta all'interrogativo è positiva: l'ex coniuge divorziato ha diritto a percepire una quota del TFR, ma solo a determinate condizioni.
L’art. 12 – bis della l. 898/1970 dispone: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio"
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